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Lunedì, 24 Giugno 2019 15:05

Invio telematico corrispettivi

Gli operatori economici che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate (art. 22, D.P.R. 633/1972) avranno l’obbligo di effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, in luogo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Infatti la trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all'Agenzia delle Entrate farà scomparire le altre tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate (scontrino fiscale o ricevuta fiscale); al consumatore finale sarà rilasciato un documento commerciale conforme ai requisiti del D.M. 7.12.2016.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri sarà obbligatoria dal 1.07.2019, per i contribuenti con volume d’affari superiore a € 400.000 (dal 1.01.2020, per i contribuenti con volume d’affari inferiore a € 400.000: art. 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015).

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica potrà essere effettuata mediante registratori di cassa telematici (in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.10.2016), ovvero utilizzando altri strumenti che garantiscano la sicurezza e la inalterabilità dei dati, che saranno regolamentati da appositi provvedimenti

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze può prevedere specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata dall’operatore Iva come, per esempio, le attività già oggi esonerate dall’emissione di scontrini e ricevute fiscali (art. 2 Dpr 696/1996).

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