24 giugno 2019
Bitcoin nel Quadro RW

La circolazione dei Bitcoin e delle altre criptovalute sta ponendo l'Agenzia delle Entrate di fronte a uno scenario nuovo. Il Bitcoin è infatti una valuta priva di emittente e di consistenza fisica e, quindi, radicalmente difficile da inquadrare con i parametri tradizionali.

Una delle questioni che avvolgono le valute virtuali riguarda l'applicazione del monitoraggio attraverso l'esposizione nel Quadro RW. Come è noto il modulo, allegato alla dichiarazione dei redditi, deve essere compilato dalle persone fisiche che detengono investimenti all'estero oppure attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Inizialmente l'Agenzia (risoluzione 2.09.2016, n. 72/E) aveva ritenuto mancante la finalità speculativa delle operazioni a pronti, lasciando quindi intendere che il trading di criptovalute non producesse redditi imponibili in Italia e, quindi, nemmeno oneri ai fini del reporting antiriciclaggio (Quadro RW). Sul punto l'Agenzia ha, poi, fornito indicazioni diverse (interpello 956-39/2018 non pubblico) definendo il Bitcoin come moneta virtuale” alternativa a quella tradizionale, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati. Secondo la nuova interpretazione, le operazioni di conversione delle criptovalute possono comportarel'emersione di una plusvalenza tassabile nella categoria dei redditi diversi, in base all'art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, se la giacenza media supera il controvalore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi intercorsi nel periodo d'imposta.

Alla luce della nuova interpretazione i Bitcoin andrebbero quindi indicati in RW tra le attività finanziarie purché, ovviamente, detenuti all'estero. Questa impostazione trova conferma nelle ultime istruzioni al modello Redditi, dove da quest'anno debutta il codice 14 relativo alle valute virtuali. In questo caso non occorre indicare il codice dello Stato estero dove la valuta è detenuta.

In ogni caso lo stesso interpello del 2018 riconosce che non devono applicarsi sanzioni, dato che l'interpretazione è mutata di recente. Dovrebbe, inoltre, applicarsi l'esenzione generalizzata per i depositi di valore inferiore a 15.000 euro. Più complessa è la questione che attiene al luogo di detenzione della criptovaluta che, per sua natura, è slegato da una dimensione fisica. Forzando i tradizionali parametri si potrebbe attribuire rilevanza al luogo dove sono custodite le chiavi digitali giungendo alla conclusione che, ove utilizzati, il luogo di detenzione coincide con il luogo di stabilimento dei prestatori di servizi di portafoglio digitale disciplinati dalla Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849. Se questi sono localizzati in Italia non si applicherebbe il monitoraggio (e viceversa). Ma, è stato anche osservato, che potrebbe comunque presumersi che il luogo di detenzione delle valute virtuali coincida con la residenza fiscale del contribuente in applicazione delle indicazioni contenute nel commentario OCSE.

In ogni caso, per quanto riguarda l'IVAFE, l'Agenzia, con la circolare 28/E/2012, ha riconosciuto che le valute virtuali non sono soggette all'imposta, che si applica ai soli depositi aventi natura “bancaria”.